Atti Societari

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– Atto costitutivo
– Statuto
– Regolamento

 

Repertorio n.44.776   Raccolta n.26.609

ATTO COSTITUTIVO
DI SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitre novembre duemiladieci, in Sulmona, Corso Ovidio n.238, nel mio ufficio secondario. Innanzi a me VITTORIO ALTIERO, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L’Aquila, Sulmona ed Avezzano, residente a Roccaraso, con studio in Largo San Rocco n.3,

INTERVENGONO

–La Società: “ALTO SANGRO TURISMO – Società Consortile a responsabilità à limitata”, con sede in […]

–La Società: “COMPAGNIA DEGLI APPENNINI S.R.L.”, con sede in […]

–Il Consorzio con attività esterna: “CONSORZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO OVERLAND”, con sede in […]

–Il Consorzio con attività esterna: “CONSORZIO ABRUZZO PROMOTION”, con sede in […]

–Il Consorzio con attività esterna: “ABRUZZOTRAVELLING”, con sede in […]

–La Società: “COOPERATIVA ADRIATICA”, con sede in […]

–Il Consorzio: “ABRUZZO RELAX”, con sede in […]

–La Società: “CONSORZIO RIVIERA DEL SOLE – SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.”, con sede in […]

–La Società: “SOCIETA’ IN FIERA A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, con sede in […]

Intervengono altresì, anche in proprio: […] Gli intervenuti, cittadini italiani, rappresentanti Società e Consorzi sottoposti alla Legge Italiana in quanto costituiti in Italia, della cui identità personale io notaio sono certo, stipulano e convengono quanto segue:

1) Tra la Società “ALTO SANGRO TURISMO – Società Consortile a responsabilità a limitata”, la Società “COMPAGNIA DEGLI APPENNINI S.R.L.”, il “CONSORZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO OVERLAND”, il “CONSORZIO ABRUZZO PROMOTION”, il Consorzio  “ABRUZZOTRAVELLING”, la “COOPERATIVA ADRIATICA”, il Consorzio “ABRUZZO RELAX”, il “CONSORZIO RIVIERA DEL SOLE – SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.”, la “SOCIETA’ IN FIERA A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, come innanzi tutte rappresentate, è costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata:

“ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO – Società Consortile a responsabilità limitata”

2)  La sede della società è fissata nel Comune di Castel di Sangro (AQ). Ai soli fini dell’iscrizione nel registro delle imprese i comparenti dichiarano che l’indirizzo attuale della società è in Castel di Sangro (AQ), Località Piana Santa Liberata snc. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell’ambito del medesimo Comune, con semplice decisione dell’Organo Amministrativo che potrà, inoltre, deliberare l’istituzione e soppressione di sedi secondarie ed uffici di rappresentanza in Italia ed all’estero.

3)  Il capitale sociale è di Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00). A integrale sottoscrizione del capitale sociale i soci si obbligano a eseguire i seguenti conferimenti in denaro, a ciascuno dei quali corrisponde una partecipazione del seguente ammontare:

– alla “ALTO SANGRO TURISMO – Società Consortile a responsabilità limitata”, per Euro 20.000,00;
– alla “COMPAGNIA DEGLI APPENNINI S.R.L.”, per Euro 20.000,00;
– al “CONSORZIO DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO OVERLAND”, per Euro 20.000,00;
– al “CONSORZIO ABRUZZO PROMOTION”, per Euro 20.000,00;
– al Consorzio “ABRUZZOTRAVELLING”, per Euro 20.000,00;
– alla “COOPERATIVA ADRIATICA”, per Euro 5.000,00;
– al Consorzio “ABRUZZO RELAX”, per Euro 20.000,00;
– al “CONSORZIO RIVIERA DEL SOLE – SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.”, per Euro 3.000,00;
– alla “SOCIETA’ IN FIERA A RESPONSABILITA’ LIMITATA”, per Euro 12.000,00.

Il venticinque per cento del capitale sociale è stato prima d’ora versato presso la “CARISPAQ S.p.a.” – Agenzia di Castel di Sangro in data odierna, come risulta dalla ricevuta di deposito che i comparenti mi esibiscono. La parte residua del capitale sociale sarà versata nei modi e termini che saranno stabiliti dall’organo amministrativo.

4) La società è amministrata per il primo triennio da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri nominati nelle persone di:
-Colecchi Dario – Presidente;
-Schirato Emilio – Vice Presidente;
-Zunica Daniele – Vice Presidente;
-De Nardellis Cristina – Consigliere;
-Delli Compagni Giuseppe – Consigliere;
-Lembo Simone – Consigliere;
-Marsilii Fernando – Consigliere;
Gli Amministratori accettano le rispettive nomine e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge, limitatamente ai presenti.
L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione generale della Società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all’assemblea.
L’uso della firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

A comporre il Collegio Sindacale vengono nominati, per il primo triennio i signori:
-Cianfrone Alessandro, nato a […] – Sindaco effettivo – Presidente;
-Falcucci Pietro, nato a […] – Sindaco Effettivo;
-Felizzi Alessandro, nato a […] – Sindaco Effettivo;
-Palombizio Angelo, nato a […] – Sindaco Supplente;
-Lazetera Michele, nato a nato a […] – Sindaco Supplente.

5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2010.

6) I comparenti dichiarano che l’importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di Euro 3.000,00 (tremila/00).

7) Viene allegato sotto la lettera “A”, previa lettura ed approvazione, il Regolamento che disciplinerà il funzionamento degli organi della Società, della struttura organizzativa, delle procedure di attuazione, di piani, progetti, attività e operazioni in riferimento allo statuto sociale, ai successivi ed eventuali protocolli d’intesa stabiliti tra soci e alle normative vigenti.

8) L’organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l’indicazione dell’attività che costituisce l’oggetto sociale.

STATUTO
[…]

Art. 23 – Disposizioni finali.
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto e esplicitato nel regolamento della Società, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

Di questo atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su fogli nove per trentatre facciate, ho dato lettura alle parti che lo approvano e sottoscrivono alle ore venti e quaranta.

F.to: Fernando Marsilii – Daniele Zunica – Mauro Del Castello – Dario Colecchi – Ferdinando Iustini – Enzo Giammarino – Emilio Schirato – Cristina De Nardellis – La Torre Arcangelo Antonio – Simone Lembo – Giudici Gabriele – Giuseppe Delli Compagni – Vittorio Altiero – notaio (sigillo).

 

STATUTO Aggiornato al 19.10.2023

Repertorio n. 13352 Raccolta n. 9368

Art. 1 – La Società Consortile.
E’ costituita ai sensi dell’Art. 2602 e seguenti e dell’Art. 2615-ter e seguenti del Codice Civile, una Società Consortile a Responsabilità Limitata senza fini di lucro denominata:
“ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO – Società Consortile a responsabilità limitata”

Art. 2 – Sede Legale e altre sedi.
La Società ha sede legale in Castel di Sangro (AQ).
Essa potrà, nei modi di legge e per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze ed uffici in altre località, sia in Italia sia all’estero.
Il domicilio dei soci sarà quello risultante dal Registro delle Imprese o, inizialmente, quello risultante o indicato nella richiesta di ingresso.

Art. 3 – Durata.
La Società avrà durata fino al 31 dicembre 2050.
Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente, con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Art. 4 – Oggetto.
La Società, che non ha fini di lucro, ha fini mutualistici ed ha per oggetto la individuazione, l’adozione, l’implementazione, la diffusione, lo scambio e la condivisione di soluzioni, protocolli, piattaforme, reti, modelli, strumenti, “asset” ed informazioni utili alla ricerca ed innovazione dei processi, delle produzioni in riferimento al settore turistico.

Obiettivo prioritario è migliorare sia la competitività della offerta turistica regionale in termini di accessibilità, fruibilità, qualità, affidabilità e sicurezza, sia la sua sostenibilità rispetto all’impiego delle risorse e alla gestione dei rifiuti, aumentando l’impiego di tecnologie avanzate.

La società assumerà ogni forma organizzativa necessaria per aderire, partecipare al polo di innovazione regionale per il dominio “turismo”, nonché per assumerne il ruolo di “soggetto gestore”. La società potrà aderire, partecipare, come o in altri poli, piattaforme tecnologiche, reti, partnership, organismi ed organizzazioni a livello regionale, nazionale ed internazionale, ivi comprese le Compagnie di Destinazione (DMC) e Compagnie di Prodotto (PMC), nonché svolgere attività di capofila/gestore dei suddetti organismi.

In particolar modo, ma non a titolo limitativo e in riferimento al proprio oggetto sociale, la società svolgerà le seguenti attività:

  • Partecipare alla programmazione a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale, territoriale, nelle fasi di concertazione, programmazione, presentazione di progetti e proposte, integrandosi con l’azione svolta in tali ambiti da soggetti pubblici e privati, dai poli e reti di innovazione, da cluster territoriali, dagli organismi di governance del turismo operanti ai vari livelli, da altri organismi e partenariati territoriali e tematici, svolgendo un ruolo di supporto e di attuazione in termini tecnico operativi.
  • Programmare, progettare e attuare piani, programmi, progetti, azioni, attività, investimenti, interventi ed ogni operazione a valere su sovvenzioni e risorse locali, regionali, nazionali e comunitarie, sempre in tema di innovazione riferita al turismo anche in un più ampio contesto di integrazione e sistema: queste attività potranno essere svolte direttamente ed autonomamente, ovvero in compartecipazione e con partnership territoriali, extraterritoriali e/o transnazionali, con altre organizzazioni, organismi ed agenzie che operano nel settore turistico e in tutti quelli che si integrano a sistema per una miglior competitività della offerta turistica;
  • Promuovere, sostenere, realizzare attività di ricerca, sperimentazione, comunicazione, formazione, assistenza tecnica, fornire ai propri soci e agli operatori del settore, qualsiasi forma di animazione, assistenza e supporto, al fine di agevolare lo svolgimento delle loro attività, sia in Italia sia all’estero, promuovere sistemi ed iniziative volte ad informare i soci in modo globale e tempestivo, favorire decisioni e scelte nelle fasi di pianificazione e nella quotidiana gestione delle loro attività, ottimizzare, coordinare e migliorare le fasi di approvvigionamento dei soci relativamente a beni e servizi necessari allo svolgimento delle loro attività, ottimizzare e coordinare le fasi di commercializzazione e distribuzione dei servizi e delle proposte turistiche sul mercato nazionale e su quello internazionale.

Per il miglior conseguimento degli scopi consortili, e in relazione agli stessi, la Società potrà:
Assumere partecipazioni in qualsiasi altra organizzazione, attività od iniziativa abbia oggetto analogo, affine o connesso a quello del presente statuto, ivi compresa l’assunzione del ruolo di capofila, soggetto intermediario, attuatore, responsabile, gestore in ATI, ATS ed altre forme di partenariato e/o aggregazione, anche con specifico e diretto riferimento al Polo di Innovazione sul  dominio “turismo” così come previsto dal POR FESR Abruzzo. Compiere operazioni produttive e commerciali, creditizie e finanziarie, mobiliari ed immobiliari con terze economie attraverso trattative ed accordi diretti o a nome e per conto dei soci, ivi compresa la apertura di conti correnti, aperture di linee di credito e di finanziamento, anticipazioni e stipula di fideiussioni. Realizzare, acquistare, affittare, gestire strutture, attrezzature, impianti e qualsiasi altro bene o servizio sia ritenuto necessario. Stipulare convenzioni ed accordi per lo svolgimento delle attività che la società svolgerà o che diano ai soci una qualsiasi forma di convenienza per lo svolgimento delle loro rispettive attività. Creare od assumere rappresentanze, concessioni ed agenzie, o istituire filiali e succursali in Italia o all’estero. Aderire, patrocinare, contribuire o fornire una propria fideiussione ad iniziative ed attività ritenute in linea con l’oggetto sociale della società.

I beneficiari delle attività della Società possono essere le imprese – consorziate o non consorziate, appartenenti o non appartenenti a RTI, ATS, altri partenariati o aggregazioni cui partecipa la società – dipartimenti ed istituti universitari, centri di ricerca, enti ed organizzazioni pubbliche e private, purché siano ammissibili e funzionali alla compartecipazione e/o alla realizzazione di programmi, progetti, attività di interesse della Società, e ne assumano i relativi oneri, impegni e responsabilità in quota parte.
Tutti gli eventuali utili conseguiti per l’intrinseco oggetto di una società consortile di capitali saranno totalmente spesi e reinvestiti per il raggiungimento dell’oggetto sociale sopra dichiarato.
Tale attività non corrisponderà ai soci nessuna forma di utile o qualsivoglia dividendo, escludendo quindi un loro scopo di lucro.

Art. 5 – Requisiti di Soci.
Possono entrare a far parte della società consortile i consorzi, le associazioni, le cooperative di operatori, imprenditori e/o esercenti,  le singole imprese, altri soggetti pubblici e/o privati operanti nel settore turistico o in attività connesse o strumentali ad esso, funzionali alla produzione della offerta turistica.
I Soci fondatori sottoscriveranno liberamente alla costituzione il numero di quote rispondente alle esigenze di ciascuno.  Ai soci fondatori, potranno aggiungersi i soci ordinari. Ogni socio ordinario, al suo ingresso, potrà sottoscrivere al massimo 10 (dieci) delle quote del capitale sociale.

Art. 6 – Ammissione dei Soci Ordinari.
Sulle domande di ammissione a socio delibera la Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione con contestuale aumento di capitale sociale. L’ammissione è subordinata all’accertamento della compatibilità della partecipazione del richiedente con le finalità della Società Consortile. L’ingresso sarà deliberato fatto salvo il diritto di veto eventualmente esercitato da uno dei soci fondatori o da altri soci in rappresentanza di almeno 20% delle quote del capitale sociale.

Per l’ammissione nella società consortile gli aspiranti soci devono inoltrare domanda al Consiglio di Amministrazione della Società che, inizialmente, deciderà in merito.
Nella domanda l’aspirante socio deve dichiarare di essere pienamente a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento della società nelle versioni aggiornate ed efficaci, impegnandosi ad accettarli nella loro integrità. In allegato alla domanda, l’aspirante socio dovrà anche presentare il suo statuto, la delibera di adesione dell’organo previsto dal suo statuto, la qualità della persona che sottoscrive la domanda, le quote che si intendono sottoscrivere, i dati della persona che rappresenterà l’organizzazione nella società consortile e la sua qualità, oltre ad eventuali certificazioni e documentazioni richieste dal Consiglio di Amministrazione della società consortile, caso per caso. I soci che entrano a far parte della società consortile sono tenuti a regolarizzare la propria posizione con il versamento sulle quote sottoscritte e degli altri oneri previsti entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione della domanda di ammissione presentata. La delibera di ammissione a socio diventerà operativa e sarà annotata presso il Registro delle Imprese solo dopo che il nuovo socio avrà versato sia le quote sottoscritte sia la quota di iscrizione annuale.

Art. 7 – Obblighi dei Soci.
Il socio ammesso è obbligato alla osservanza del presente statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati da Consiglio di Amministrazione e dalla Assemblea dei Soci; dovrà, inoltre, partecipare all’attività sociale ed essere in regola con il versamento di tutte le quote sottoscritte e delle altre somme a qualsiasi titolo dovute alla Società.

Art. 8 – Uscita dalla Società.
I soci cessano di far parte della società consortile a causa di recesso, decadenza, esclusione, scioglimento o liquidazione.

 Art. 9 – Recesso.
Il recesso del socio è ammesso nei casi previsti dalla legge, art. 2437 c.c. Esso ha luogo e diviene operativo con le modalità e nei termini stabiliti dagli artt. 2437 e 2526 del Codice Civile.

Art. 10 – Decadenza.
Si ha la decadenza del socio:

  • In caso di cessazione dell’attività o comunque in caso di perdita dei requisiti stabiliti per l’ammissione;
  • In caso di fallimento del socio o assoggettamento ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.
  • La decadenza ha luogo di diritto al verificarsi di una delle suddette ipotesi.

Art. 11 – Esclusione.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso:

  • Quando non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società consortile e si renda moroso nei pagamenti ad essa comunque dovuti. In questi casi il socio deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a soddisfare i suoi obblighi e l’esclusione può avere luogo soltanto quando è trascorso un mese dal detto invito, sempre che il socio si mantenga inadempiente;
  • Quando non osservi le disposizioni dell’atto costitutivo e del regolamento oppure le deliberazioni della assemblea o del consiglio di amministrazione.
  • Quando in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente o moralmente gli interessi della società consortile;

La deliberazione dell’esclusione sarà presa dal Consiglio di Amministrazione e sarà comunicata a mezzo di lettera raccomandata al socio interessato.
L’esclusione avrà effetto dalla relativa annotazione nel Registri delle Imprese, da effettuarsi a cura degli amministratori.

Art. 12 – Liquidazione quote soci.
In qualsiasi caso di perdita della qualità di socio, la liquidazione delle quote sociali da esso possedute sarà effettuata sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale il rapporto sociale si sciolga limitatamente al socio, mai comunque in misura superiore al suo valore nominale. Per altro, il Consiglio di Amministrazione, potrà a suo insindacabile giudizio, dedurre tale pagamento in compensazione quando il socio uscente abbia altre partite debitorie verso la società consortile.

Nello specifico, al momento della uscita dalla società, il socio sarà ugualmente obbligato al versamento di ogni altro costo già deliberato, ripartito e di sua esclusiva competenza, ovvero delle quote del contributo annuale dei soci deliberate in assemblea per il fondo di gestione ordinario, in base alle quote di capitale possedute, al netto delle contribuzioni ricevute da terzi sul fondo di gestione straordinario, delle quote relative ai fondi specificatamente creati ed istituiti per la gestione, la partecipazione e la realizzazione di progetti ed investimenti deliberati in assemblea e a cui il socio ha aderito sottoscrivendo la propria specifica volontà di partecipazione e di impegno, rispetto alle spese esistenti in rispondenza delle mensilità trascorse fino al momento della liquidazione delle quote di capitale sociale per qualsiasi motivo, nonché rispetto ai costi delle fasi attuative o degli impegni di spesa presi e già deliberati alla data di richiesta di uscita dalla società.

Art. 13 – Contribuzioni.
Alla società consortile possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza per altro che ciò dia diritto a partecipazioni, istituti di credito, istituti scientifici, enti ed operatori pubblici e privati che condividano gli scopi sociali della società consortile. Se versati senza finalità, essi andranno a confluire nel Fondo di Gestione Straordinario, se finalizzati, essi andranno a rinforzare specifiche attività o progetti, sui Fondi di cui al punto 6 dell’Art. 14, nei corrispondenti conti correnti specifici.

I Soci si impegnano a versare anche una contribuzione annuale per la gestione ordinaria della società, in unica soluzione o in più soluzioni, determinata quantitativamente e nelle modalità dal CdA all’inizio dell’esercizio: essa confluirà in un apposito Fondo di Gestione Ordinario che non potrà essere mai superiore al capitale sociale per ogni anno di esercizio. Per il Fondo di Gestione Ordinario sarà utilizzato apposito conto corrente bancario. La società potrà operare utilizzando entrambi i Fondi di Gestione e potrà trasferire risorse dal Fondo di Gestione Straordinario a quello Ordinario, abbattendo così le contribuzioni annuali dei Soci.

Non vi potranno essere perdite sul fondo di gestione in quanto esso verrà predefinito in via preventiva rispetto ai programmi ed alle strategie della società consortile che andranno a loro volta a definire il contributo annuale dovuto da ogni socio per la gestione rispetto alle quote possedute.

Art. 14 – Patrimonio Sociale.
Il Patrimonio Sociale è costituito:

  1. Dal Capitale Sociale che è di Euro 100.000,00 (centomila) ed è suddiviso tante quote da Euro 1.000,00 cadauna;
  2. Dalla riserva legale ordinaria;
  3. Dalle altre riserve straordinarie;
  4. Dal Fondo Gestione Ordinario – contribuzioni soci.
  5. Dal Fondo di Gestione Straordinario – contribuzioni di terzi senza finalità previste dall’articolo precedente.
  6. Dai Fondi specificatamente creati ed istituiti per la gestione di singoli progetti ed attività, ciascuno con un proprio conto corrente bancario di riferimento al piano economico finanziario di progetto approvato dalla aggregazione/partenariato e dalla società.

Qualora il Capitale Sociale dovesse subire delle perdite o venisse inizialmente utilizzato come fondo di gestione, l’Assemblea dei Soci, in caso di perdita o necessità, potrà deliberarne il reintegro da parte dei soci, chiedendo loro di esprimere la volontà di ricapitalizzazione e quindi di esercitare il diritto di prelazione al fine di mantenere la stessa percentuale di quote di capitale posseduto.

Dall’eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato, il 5% viene dedotto per essere assegnato alla riserva legale finché essa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L’utile che residua verrà reinvestito con decisione dell’Assemblea dei soci per la realizzazione dell’oggetto sociale essendo, anche spostandolo sui Fondi di cui al punto 6 dell’Art.14, e comunque resta assolutamente vietata qualsiasi distribuzione di utili ai soci anche attraverso incarichi e forniture non finalizzate ad attività ricomprese in progetti definiti e che abbiano copertura attraverso appositi quadri economico finanziari di progetto, attività, singola iniziativa in riferimento e nell’ambito dei Fondi di cui al punto 6 dell’Art. 14.

Oltre al Fondo di Gestione Ordinario e al Fondo di Gestione Straordinario su cui confluiscono tutte le contribuzioni annuali o una tantum effettuate dai soci o da terzi, già definiti all’Art. 13, per quanto concerne il/i Fondi specificatamente creati e istituiti per la gestione di singoli progetti ed attività, ivi compresi investimenti ed operazioni di diversa natura ed entità, essi saranno meglio definiti in riferimento a specifiche attività e progetti. Resta inteso che per ogni progetto, azione, intervento, attività o anche singola operazione a titolo oneroso che preveda utilizzo di risorse economico finanziarie a qualsiasi titolo da parte della società, delibereranno il CdA e l’Assemblea dei soci.

La delibera assembleare favorevole attesterà la utilità diffusa del progetto, azione, attività, etc, mentre nella stessa delibera andranno definiti oneri e responsabilità economico finanziarie cui faranno fronte e per cui risponderanno in toto ed esclusivamente i soci e/o partner di progetto, anche esterni alla società ed alle aggregazioni da questa partecipate, che avranno aderito e sottoscritto la propria partecipazione a quanto sopra, ivi compreso l’impegno di ciascuno di essi a coprire la propria quota rispetto alle specifiche esigenze ed ai relativi budget, anche indipendentemente dalle quote di capitale sottoscritte, mantenendo contabilità e conti separati per ciascun progetto, azione, intervento, attività, investimento, favorendo sia le fasi di rendicontazione e di cofinanziamento, sia quelle di conteggio e competenze in caso di liquidazione delle quote di capitale sociale al socio uscente per i motivi di cui agli art. 8, 9, 10 del presente statuto.

Resta infine inteso che per l’approvazione e la attuazione di quanto concerne fondo o fondi specificatamente attivati, sarà necessaria la copertura totale degli oneri e degli impegni che la società dovrà di volta in volta assumere.

Art. 15 – Esercizio Sociale.
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio che dovrà essere discusso e approvato dall’Assemblea dei Soci.
Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dall’alt 2364 c.c.: in quest’ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione redatta dagli stessi (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.
A norma dell’art. 4 della legge 21/05/81 n° 240, la società non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma, ai soci.

 Art. 16 – Organi Sociali.

Sono organi della società consortile:

  • L’Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  • Il Revisore Unico.

Art. 17 – l’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il versamento sulle quote sottoscritte e che abbiano versato la quota annuale di iscrizione.
L’Assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dello Statuto obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale:

  • Per la discussione e l’approvazione del bilancio annuale;
  • Per la nomina del consiglio di amministrazione, in caso necessaria;
  • Per trattare ogni altro argomento compreso all’ordine del giorno, di pertinenza dell’assemblea ordinaria.

L’Assemblea Straordinaria può essere convocata ai sensi dell’art. 2365 del Codice Civile dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno. L’Assemblea può essere altresì convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un quinto (1/5) dei soci, indicando in essa anche gli argomenti da trattare.
In questo caso l’Assemblea sarà convocata nei modi e nei tempi previsti dal presente statuto.
Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
Ove si scelga il detto metodo decisionale, dai documenti devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.
Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto e quando:

  • abbiano ad oggetto le modificazioni dello statuto;
  • abbiano ad oggetto la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  • abbiano ad oggetto la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
  • lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

L’Assemblea straordinaria delibera su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla legge.

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere tenuta nella sede sociale o altrove, convocata con avviso contenente l’ordine del giorno, invito a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata, fax o e-mail, da spedire almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Nell’avviso dovrà essere indicata la data di una eventuale seconda convocazione.

L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti. Quando il Presidente ed i Vice Presidenti mancano, l’Assemblea provvederà a nominare il proprio Presidente a maggioranza dei voti dei soci presenti. Le deliberazioni di ogni assemblea devono constare da specifico verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato e trascritto in apposito registro di cui i soci possono prendere visione ed ottenerne estratti.

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, qualunque sia l’oggetto da trattare, è valida in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione è valida qualunque sia la percentuale del capitale sociale rappresentato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Possono intervenire in  Assemblea tutti coloro che risultano nel libro dei soci da almeno tre mesi. In caso di malattia o di altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare da altro socio che non sia amministratore o dipendente della società consortile, o non abbia contratti  di prestazioni o forniture in essere con la stessa, mediante delega scritta che può essere rilasciata anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare più soci fino ad un numero massimo di due. Ogni intervenuto ha diritto ad un numero di voti pari all’ammontare delle quote sociali da lui sottoscritte in qualità di socio, ed eventualmente pari a quelle rappresentate per delega. Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o per scheda segreta quando l’Assemblea lo delibera a maggioranza dei voti presenti. Il Presidente sceglie, ove occorra, due scrutatori e nomina un segretario che può essere persona estranea alla società consortile e deve essere notaio, quando richiesto dalla legge.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero di voti.

L’Assemblea dei Soci può riunirsi anche in video-conferenza a patto che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e che sia consentito al Presidente di accertarsi della identità delle parti, al verbalizzante di percepire gli eventi, agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Art. 18 – Il Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 a 7 membri da eleggersi esclusivamente fra i soci. L’Assemblea ne determinerà il numero prima della nomina. Gli amministratori eletti durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Nel caso di vacanza di uno o più amministratori, il Consiglio può completarsi a norma dell’Art. 2386 del Codice Civile. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri, tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà sollecitamente venire convocata l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società consortile e gli sono conferite tutte le facoltà per l’attuazione degli scopi sociali ad eccezione soltanto di quelli che per disposizione di legge o di Statuto siano riservate alla competenza dell’Assemblea. Potrà costituire commissioni tecniche consultive alle quali devolvere particolari compiti. Tali commissioni potranno anche avere facoltà esecutive in virtù di specifico mandato ricevuto di volta in volta dal Consiglio. Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione redigere i regolamenti previsti in codesto Statuto e presentarli all’Assemblea dei Soci per la approvazione. Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina del Coordinatore della società, del Responsabile Amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più suoi consiglieri. I poteri e la durata delle deleghe saranno stabiliti attraverso deliberazioni di CdA e dovranno in ogni caso essere comunicate ai Soci. I Consiglieri possono aver diritto al solo rimborso delle spese incontrate per l’esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, tramite fax e/o e mail almeno 24 ore prima, sia nella sede sociale sia altrove, dal Presidente o da uno dei due Vice-Presidenti quando concorrono le condizioni di cui al secondo comma dell’Art.19, tutte le volte che se ne presenti l’opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei consiglieri. Le riunioni dei consiglieri vengono presiedute in ordine di precedenza dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal più anziano di età dei consiglieri intervenuti. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le votazioni sono normalmente palesi. Per il computo della maggioranza gli astenuti non si calcolano fra i votanti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell’apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l’adunanza e da chi ha le mansioni di Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in video-conferenza a patto che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e che sia consentito al Presidente di accertarsi delle identità delle parti, al verbalizzante di percepire gli eventi, agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione.

Art. 19 – Il Presidente del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente e due Vice-Presidenti i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Uno dei due Vice-Presidenti sostituisce il Presidente assente o impedito o che si trovi per una particolare questione in conflitto di interessi con la società consortile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società consortile:

  • Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio dando le opportune istituzioni al personale dipendente;
  • Presiede le adunanze del Consiglio e le Assemblee dei Soci.

La firma sociale spetta al Presidente e, disgiuntamente da questi, ai Vice-Presidenti designati a norma dell’Art. 19 del presente Statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa l’autorizzazione di quest’ultimo, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ai Vice-Presidenti nonché con speciale procura ad un consigliere, ad un socio, al Coordinatore o al Responsabile Amministrativo della Società.

Art. 20 Revisore
La società può nominare il collegio sindacale o un revisore.
Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo conrabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art. 21 – Scioglimento e Liquidazione.
In qualunque caso di scioglimento della società consortile, l’Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci, determinandone i poteri. L’intero patrimonio residuato dopo la liquidazione della società consortile, dopo il pagamento di tutte le passività sarà impiegato nei modi stabiliti dall’Assemblea dei Soci.

Art. 22 – Regolamenti.
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società consortile potrà essere disciplinato da un apposito regolamento interno da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, per entrare in vigore, dovrà essere sottoposto all’esame ed all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei soci, la quale potrà apportarvi eventuali modifiche.

Per la partecipazione in altre organizzazioni, organismi, partnership, ATS o RTI, altri strumenti e aggregazioni per la gestione e l’attuazione di progetti, attività ed interventi, la società potrà stilare e sottoscrivere altri regolamenti non siano conflittuali con il proprio statuto e regolamento.

Art. 23 – Disposizioni finali.
Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto e esplicitato nel regolamento della Società, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

 

REGOLAMENTO

 

Premessa
Il presente regolamento disciplina il funzionamento degli organi della Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo”, della struttura organizzativa, delle procedure di attuazione di piani, progetti, attività e operazioni in riferimento allo Statuto della Società, ai successivi ed eventuali Protocolli d’Intesa stabiliti fra i Soci e alle normative vigenti. La premessa è considerata parte integrante del presente regolamento.

 

Articolo 1 – Obiettivi e Funzioni della Società.

  1. La Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo” opererà svolgendo ogni funzione sia necessaria per il raggiungimento dei propri obiettivi e del proprio oggetto sociale. Attraverso la individuazione, (‘adozione, l’implementazione, la diffusione, lo scambio e la condivisione di soluzioni, protocolli, piattaforme, reti, modelli, strumenti, “Asset” ed informazioni utili alla ricerca ed innovazione dei processi e delle produzioni in riferimento al settore turistico, la società punta a migliorare sia la competitività della offerta turistica regionale in termini di accessibilità, fruibilità, qualità, affidabilità e sicurezza, sia la sua sostenibilità rispetto all’impiego delle risorse e alla gestione dei rifiuti, aumentando (‘impiego di tecnologie avanzate, assume ogni forma organizzativa necessaria in riferimento ai poli e alle reti di innovazione, alle piattaforme tecnologiche, alle diverse partnership, agli organismi ad altre organizzazioni operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale.
  2. Oltre a quanto previsto nel suo statuto e nell’oggetto sociale, la Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo” punterà in via prioritaria alla presentazione di una proposta rispetto al bando regionale sulla Attività 1.1.2 – “Sostegno ai Poli di Innovazione” e più specificatamente in riferimento al Polo di Innovazione per il dominio “turismo”, proponendosi come soggetto gestore del Polo stesso. A tal fine specifico, la Società ha assunto forma giuridica di Società Consortile a Responsabilità Limitata, conformemente a quanto richiesto nel bando pubblicato dalla Regione Abruzzo – Direzione Sviluppo Economico – costituirà una RTI con altre PMI, coinvolgerà altri partner, produrrà e presenterà una propria proposta in risposta al bando in corrispondenza con le indicazioni, le prescrizioni, le modalità di valutazione, le prerogative di presentazione e gestione del Polo sul dominio “turismo”.

 

Articolo 2 – Finalità e Garanzie.

  1. Con il presente regolamento la Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo” assicura il corretto espletamento delle funzioni e delle attività che svolge in riferimento all’oggetto sociale. Attraverso lo statuto ed i regolamenti, gli Organi Sociali, la Struttura Organizzativa, gli Organismi per la concertazione e la complementarità, gli Organismi per la programmazione e la attuazione di piani, programmi e progetti, i consulenti e gli esperti incaricati, i fornitori individuati e le procedure contenute nel presente documento approvato nella Assemblea dei Soci ed accettate da ciascun partner prenda parte nei progetti in cui “Abruzzo Innovazione Turismo” è capofila, soggetto intermediario attuatore, gestore, beneficiario finale o comunque mandatario sulla base di accordi, intese o convenzioni, quest’ultima garantisce:
  • di avere Capacità Amministrativa ed attuare ogni operazione amministrativa, finanziaria, contabile, nonché ogni operazione per le procedure di affidamento di incarichi e forniture garantendo la disponibilità di un’organizzazione in grado di assicurare l’espletamento delle stesse attraverso (‘attivazione di una Area Amministrativa e funzionale specificatamente dedicata e autonoma rispetto all’Area di Coordinamento e alle sue funzioni operative.
  • di avere Capacità di Attuazione tramite il coinvolgimento degli operatori turistici e delle imprese che partecipano direttamente ed indirettamente alla creazione della offerta turistica regionale aggregata nell’insieme delle specifiche offerte territoriali e per linee di prodotto. li coinvolgimento dei suddetti operatori nell’ambito di progetti, programmi, attività che intendono ottimizzare la creazione della offerta turistica regionale aggregata attraverso un sempre più ampio utilizzo di tecnologie e di innovazioni al fine di produrre proposte maggiormente competitive. Un coinvolgimento concreto e reale che viene attestato dalla composizione della Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo”, dagli organismi previsti dal presente regolamento, della possibilità di costituire, gestire partenariati o di parteciparvi sulla base di progetti ritenuti funzionali rispetto all’oggetto sociale e alle specifiche esigenze di soci e partner – PMI turismo, altre PMI coinvolte nel turismo, altri organismi di ricerca e partner per la sperimentazione e la implementazione di “innovazione” nel settore e per il settore turistico  Una ulteriore serie di possibilità di coinvolgimento nelle diverse fasi di concertazione, definizione di programmi e progetti, attivazione di tavoli tematici, creazione ed attivazione degli Organismi previsti nel presente regolamento, attraverso l’utilizzo e il supporto garantito dalla Struttura Organizzativa della Società Consortile   che coordinerà ed opererà come regia e soggetto gestore di piani, programmi, progetti ed attività. Una serie di Asset già realizzati e sperimentati dai soci, in alcuni casi operativi su aree territoriali sub regionali, in altri casi già diffusi a livello regionale, potenzialmente trasferibili ed utilizzabili da un più importante numero di PMI/utenti che operano per la costruzione e la competitività della offerta turistica abruzzese, cui aggiungere una serie di esperienze maturate dai diversi soci e partner della società.
  • di avere Solvibilità Finanziaria attraverso il capitale sociale, le quote annuali di gestione, animazione e funzionamento versate dai soci, le ulteriori quote per la gestione, l’animazione ed il funzionamento dei singoli progetti integrati, nonché tutte le attività specifiche di ciascun diverso progetto, approvato ed attivato dalla Società in riferimento allo statuto, al presente regolamento, agli impegni economico finanziari contro garantiti alla Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo” da parte dei singoli partenariati di progetto – RTI, ATS, Accordi di partenariato di varia natura, convenzioni inter partenariali – o in riferimento alle eventuali partecipazioni in altri organismi e/o organizzazioni, attraverso quanto definito dalla società e dai suoi Organismi per la Concertazione e la Complementarità, per la Programmazione e l’Attuazione.

 

Articolo 3 – Responsabilità e Impegni.

  1. Per la gestione delle risorse finanziarie la Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo” è responsabile:
  • della corretta e autonoma programmazione e gestione separata per le quote di capitale sociale, le quote dì contribuzione e di gestione sociale, per i contributi di terzi, per i finanziamenti, le sovvenzioni, le quote di cofinanziamento relative ad ogni singolo progetto;
  • delle garanzie economico-finanziarie di competenza per ogni progetto;
  • delle responsabilità civili e penali, nonché dei danni arrecati a terzi a seguito dello svolgimento delle proprie attività con specifica definizione e ripartizione fra società e partenariati di progetto;
  • della corretta, trasparente, buona e rapida attuazione ed esecuzione delle operazioni finalizzate alla attuazione di progetti e programmi.
  1. La Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo”, assume, dunque, gli impegni di seguito elencati:
  • costituire ed attivare una organizzazione funzionale così come descritto nei punti successivi, articolata in un’Area di Coordinamento cui si riferiscono tre funzioni operative – Sviluppo, Animazione, Produzione – e una funzione di Segreteria Generale, un’Area Amministrativa e di staff per il CdA e il Coordinamento, alla quale si riferiscono due funzioni operative – la prima per amministrazione e contratti, la seconda per rendicontazione, monitoraggio ed autovalutazione;
  • attivare ed implementare, in riferimento alle specifiche esigenze connesse alla gestione dei diversi progetti o di coinvolgimento di PMI ed altri organismi, eventuali e necessari Organismi per la concertazione e la complementarità: Assemblee per territori o per temi, Tavoli per territori o per temi, Forum permanente on line, Avranno il ruolo di registrare le esigenze, le necessità delle PMI in termini di innovazione per meglio gestire prodotti e processi al fine di migliorare la competitività del singolo in un più ampio contesto di offerta aggregata territoriale o tematica. Avranno anche il ruolo di supportare la Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo” per ottimizzare la complementarizzazione fra i progetti della società ed altri progetti ed iniziative con le quali sia possibile ricercare opportune connessioni e complementarità evitando accavallamenti e dispersione di risorse.
  • Promuovere ed attivare, sempre in riferimento alle specifiche esigenze connesse alla gestione dei diversi progetti o di coinvolgimento di PMI ed altri organismi, uno o più Tavoli Tematici e, successivamente alla validazione dell’Assemblea, costituire ed attivare i diversi Organismi per la Programmazione e l’Attuazione e nello specifico le Aggregazioni ed i Partenariati che gestiranno i singoli progetti in riferimento alle differenti forme giuridiche dei diversi partenariati – RTI, ATS, Accordi Partenariato, Etc. , saranno fondati su altrettanti regolamenti di funzionamento non in antitesi con il presente regolamento, definiranno e quantificheranno il supporto richiesto e delegato attraverso mandato alla Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo” ed alla sua Struttura Organizzativa, rispetto alle specifiche prescrizioni che regolano la erogazione di sovvenzioni, finanziamenti, contributi e risorse in genere, relativamente ai diversi programmi e progetti.
  • Costituire ed attivare, ove necessario nell’ambito degli Organismi per la Programmazione e l’Attuazione, uno o più Comitati Tecnico Scientifici in riferimento alle esigenze della società o delle singole Aggregazioni o Partenariati attivati e costituiti per la programmazione, la gestione e la attuazione dei diversi progetti.
  • Dotarsi di una serie di format utili per la standardizzazione delle operazioni ed il controllo delle procedure di gestione ed attuazione di operazioni inerenti le diverse attività sociali svolte dalla Struttura Operativa e dagli Organismi societari.
  • Adottare un apposito sistema contabile articolato per progetto, in modo da codificare e registrare gli impegni assunti, le spese ed i pagamenti effettuati per la realizzazione delle attività e delle singole operazioni, con il supporto della relativa documentazione giustificativa di impegno, spesa, pagamento ed output per la rendicontazione;
  • Utilizzare un piano dei conti che consenta di evidenziare un sub bilancio societario per progetto, correlato ad appositi conti correnti dedicati al singolo progetto, al fine di garantire una piena trasparenza, accessibilità ed acquisizione documentale relativamente ai flussi, alle responsabilità, agli impegni presi dalla società, da partner, da altri soggetti coinvolti a diverso titolo e forma nelle iniziative e nei progetti della Società Consortile
  • Adottare un sistema di monitoraggio costante che rilevi l’andamento del progetto, gli indicatori relativi agli impegni, alla spesa, ai pagamenti, al rendicontato, al liquidato, alla situazione contributiva di soci e partner di progetto, al raggiungimento degli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto, abbinato ad un sistema di autovalutazione che offra la possibilità di migliorare la qualità dei servizi verso i soci e le altre PMI coinvolte in qualità di partner, aderenti a RTI, ad ATS, ad altre iniziative, ivi compresa la eventuale valutazione esterna riscontrabile presso i pubblici dei turisti/consumatori finali o degli intermediari di mercato.
  • Relazionare periodicamente, secondo i diversi tempi e modalità, quanto previsto negli accordi, convenzioni e contratti, con specifico riferimento alle prescrizioni di singoli progetti in relazione ai Programmi Operativi sui quali essi saranno attivati.
  • Assicurare la totale disponibilità di accesso agli atti formali o alla documentazione prodotta per le verifiche ed i sopralluoghi che saranno effettuati da appositi organismi di volta in volta istituiti in riferimento ai progetti ed a programmi operativi cui essi si riferiscono. Tale clausola dovrà riguardare anche ogni beneficiario, ogni fornitore, ogni istituto bancario convenzionato, ovviamente limitatamente a quanto connesso con le attività ed i progetti messi in campo dalla Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo”.
  • Conservare tutti gli atti ed i documenti in originale o in copia conforme ai fini del controllo di cui al punto precedente, almeno per la intera durata del progetto, anche eventualmente oltre i termini di legge qualora il progetto duri più di cinque anni.

 

Articolo 4 – Oggetto e Organi Societari.

  1. L’Oggetto Sociale e gli Organi Societari sono già individuati e previsti nello Statuto della Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo”. Le loro competenze e responsabilità sono già stati individuati ed approfonditi nello Statuto della società. In merito alle nomine dei Consiglieri di CDA, a garanzia degli impegni e delle responsabilità garantite pro quota di capitale dai singoli soci, l’Assemblea nominerà i componenti del CDA considerando opportuno garantire la rappresentanza ai soci che detengano pacchetti significativi di quote, a partire da 20.000 euro.

 

Articolo 5 – Organizzazione funzionale della società.

  1. Visto quanto definito nello statuto e nei primi articoli del presente regolamento, sarà necessario disporre di una idonea organizzazione articolata in più aree funzionali. Esigenza prioritaria sarà quella di implementare una Struttura Operativa che, a cominciare dalla proposta per la creazione ed il funzionamento di un Polo di Innovazione sul dominio “turismo”, possa permettere di ascoltare le istanze delle PMI operanti per il turismo, attivare dei tavoli a tema, definire delle schede di partnership e di progetto, validare tecnicamente e scientificamente il tutto, discuterne ed approvane la documentazione in CDA sulla base di quanto presentato dal Coordinatore e di quanto osservato dal Responsabile Amministrativo, e proporre tutto in approvazione della Assemblea per la presentazione delle istanze a sovvenzione e finanziamento, garantendo sin da subito copertura di finanziamento e cofinanziamento, di impegni e responsabilità in caso di ammissibilità, in riferimento al bando per lo sviluppo del Polo di Innovazione sul dominio “turismo” e per successivi altri avvisi e progetti. A tal fine ed in riferimento all’Art 2 dello statuto e alla possibilità di attivare altre sedi operative, la Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo”, oltre alla sede legale, amministrativa ed operativa a Castel Di Sangro (Aq), potrà attivare altre sedi operative, una per provincia ed in considerazione delle proposte indicate dai soci e definite dal CDA. Tali sedi, insieme a quella coincidente alla sede legale, rappresenteranno le teste di ponte operative sui diversi territori o per specifiche specializzazioni: dovranno in linea di massima assicurare la fruibilità di idonei spazi attrezzati, ovvero almeno un ufficio operativo attrezzato, una sala riunioni per piccole sessioni – min.12 pax – ed una sala riunioni per riunioni assembleari – min. 40 pax. Per quanto concerne la organizzazione funzionale, “Abruzzo Innovazione Turismo” deve garantire il funzionamento della organizzazione di servizio, il funzionamento e la gestione per progetto, puntando alla più ampia complementarità e connessione in termini di contenuto e risorse, alla più totale autonomia amministrativa, economica, finanziaria, attuativa.
  2. A tal fine la Struttura Operativa della Società Consortile a.r.l. “Abruzzo Innovazione Turismo” sarà organizzata internamente in:
    a. una Area di Coordinamento competente per contenuti ed operatività, articolata in tre unità – sviluppo, animazione, produzione, alle quali si aggiungerà una unita di segreteria generale e G.O Gruppi Operativi secondo l’occorrenza; L’Area di Coordinamento sarà il braccio esecutivo della Società e del CDA;
    b. un’Area Amministrativa competente per la regolarità delle tutte le operazioni che implicano e coinvolgono la società, articolata in due unità – la prima per amministrazione e contratti, la seconda per rendicontazione, monitoraggio ed autovalutazione. L’Area Amministrativa sarà garanzia di regolarità operativa per la Società, opererà in funzione di staff al CDA e al Coordinamento, risponderà al CDA.
  1. Al fine di meglio garantire quanto già definito nell’articolo 2 del presente regolamento, l’organizzazione funzionale della società prevede che quest’ultima, in aggiunta e a completamento della Struttura Operativa, possa costituire ed attivare due tipologie di organismi:a. Organismi per la concertazione e la complementarità;
    b. Organismi per la programmazione e l’attuazione dei diversi programmi e progetti.

Schematicamente la organizzazione complessiva della società, subordinata alla Assemblea dei soci e al CDA sarà così articolata:

                                                              Assemblea dei Soci
                                                   Consiglio di Amministrazione

Struttura Operativa

Area Coordinamento                                                            Area Amministrativa
Sviluppo                                       Segreteria generale      Amministrazione e contratti
Animazione                                                                              Rendicontazione, Monitoraggio ed Autovalutazione
Produzione servizi

G.O. Gruppi Operativi                                 Organismi per la concertazione e la complementarità
                                                                            Assemblee plenarie – Territoriali — Temi
                                                                            Tavoli di concertazione – Territoriali — Temi
Team di Animazione                                   Forum permanente on line

                                                                            Organismi per la programmazione e l’attuazione
                                                                            Aggregazioni per la programmazione e la attuazione (RTI, ATS, altri Partenariati)
Team di Progetto                                          Comitati ed organismi di coordinamento e attuazione (o altri organismi attuativi operativi), tecnico Scientifici

Articolo 6 – Area di Coordinamento della Società.

  1. Le funzioni principali di quest’Area sono individuate nel precedente articolo 5.Più specificatamente l’Area di Coordinamento svolge la funzione di coordinamento generale, di attuazione ed esecuzione, sia operativo, sia organizzativo, nelle fasi di animazione, concertazione, pianificazione, programmazione, progettazione, attuazione dei progetti e delle attività della Società, nonché della attivazione e costituzione degli Organismi e delle partecipazioni societarie.
  2. Di questa Area funzionale ne è direttamente responsabile il Coordinatore della Società. Egli ha competenze propositive nei confronti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Raccorda gli Organi Societari con la Struttura Operativa della società, nonché con gli Organismi da quest’ultima attivati e costituiti. Attiva ed organizza la Struttura Operativa della Società e delle Unità Operative riconducibili all’Area di Coordinamento, si avvale della Area Amministrativa come area di staff. Attiva e organizza la Segreteria della società. Gestisce e coordina la operatività di tutte le risorse umane della società al fine di ottimizzarne la complementarità e tempestività di azione rispetto alle operazioni da eseguire. Partecipa alle attività degli Organi e degli Organismi della società e organizza, direttamente o indirettamente, la verbalizzazione o i report di ogni incontro, riunione, assemblea, fatta eccezione per le Assemblee dei Soci ed i CdA che saranno di competenza dell’Area Amministrativa. Costituisce ed attiva eventuali G.O. Gruppi Operativi direttamente riconducibili alla società e/o individua i referenti della società in gruppi di lavoro specificatamente attivati per progetto o per tema nell’ambito di progetti cui la società partecipa o è coinvolta, ricorrendo a risorse umane interne o esterne alla società. La collaborazione del Coordinatore della società potrà essere regolata da incarico professionale senza vincolo di subordinazione o rapporto dipendente. Con riferimento al rapporto fiduciario sotteso, per questo incarico sì procederà con affidamento diretto da parte del CDA. E’ individuato e selezionato fra professionisti e manager che abbiano svolto per almeno cinque anni complessivi ruoli di programmazione, progettazione, project management per iniziative di valenza regionale, interregionale, internazionale, preferibilmente a valere su risorse e strumenti di programmazione regionali, interregionali, nazionali e comunitari.
  3. L’Area di Coordinamento, oltre all’ufficio del Coordinatore, prevede l’attivazione di tre funzioni, possibilmente gestibili attraverso tre diverse unità operative: Sviluppo, Animazione, Produzione.
  4. L‘Unità Operativa di Sviluppo ha competenze nella realizzazione di operazioni finalizzate a sviluppare le attività della società. In via prioritaria si occuperà di effettuare ricognizioni rispetto ad opportunità, partecipazioni, avvisi e bandi, adesioni a partnership e progetti, utilizzo di risorse e strumenti di sovvenzione, finanziamento, cofinanziamento, sponsorizzazione. Avvierà lo sviluppo di contatti ed accordi, proporrà nuove produzione di servizi e nuove attività. Prenderà spunto dalle attività degli Organismi di Concertazione e complementarizzazione. Attiverà Tavoli Tematici e, nelle fasi successive gli Organismi di Programmazione ed attuazione, nonché più specificatamente le Aggregazioni che eventualmente si andranno a costituire in tal senso.
  5. L‘Unità Operativa di Animazione ha competenza nella realizzazione di operazioni utili alla diffusione di informazioni, documenti, atti, iniziative, opportunità, normative, progetti, ricerche, sperimentazioni presso i soci, i partner, i soggetti che compartecipano con la società in aggregazioni e partenariati, le PMI e gli altri attori che operano nel settore turistico, nei settori ad esso funzionali e sul tema della innovazione e ricerca. Più specificatamente e in via prioritaria questa unità svolge attività di animazione, comunicazione interna ed esterna, gestisce il Forum permanente on line, le Assemblee di concertazione per territori e per temi nonché i Tavoli di concertazione per territori e per temi, organizza eventi ed attività di presentazione in genere e diffusione best practice, attività formative ed informative sempre in riferimento al settore turismo ed ai temi della ricerca e della innovazione.
  6. L‘Unità Operativa di Produzione ha competenza nella realizzazione di operazioni utili alla gestione ed attuazione dei progetti della società o partecipati da quest’ultima, alla produzione dei servizi per i soci rispetto alle linee di produzione individuate dalla Società, servizi per gruppi, utenti, beneficiari rispetto a specifici contratti, accordi, convenzioni, impegni e responsabilità assunte in partecipazione ad aggregazioni e partenariati, ovvero in esecuzione di mandati rispetto alla attuazione di programmi, progetti, attività o interventi affidati in esecuzione alla Società. In generale e specificatamente In riferimento alla RTI Polo di Innovazione sul dominio “turismo”, gestirà specificatamente i progetti che saranno attivati sulla base della proposta approvata, attraverso la regia diretta, la regia in convenzione e le procedure a bando, nonché la rispondenza e coerenza dei progetti realizzati da PMI e loro gruppi, da altri partner e aderenti al Polo di Innovazione in riferimento alle traiettorie programmatiche individuate dalla RTI suddetta. Coordinerà le attività di ricerca, la gestione ed il funzionamento delle Piattaforme tecnologiche condivise, delle Reti per la connessione e la partecipazione a queste ultime, l’accessibilità a reti e circuiti esterni, la erogazione e/o la fornitura di servizi per la ricerca e l’innovazione dei processi e delle produzioni delle PMI nel settore del turismo e per il settore del turismo.
  7. Per garantire una efficacia operativa nell’Area di Coordinamento sarà attivata anche una Segreteria Generale che avrà competenze di segreteria generale, organizzazione, registrazione, gestione, protocollo, archiviazione della corrispondenza, degli atti, dei documenti, delle pratiche, delle convocazioni e delle comunicazioni interne ed esterne nelle diverse forme – cartacea, fax, e mail -, delle spese di funzionamento e delle spese generali rispetto alle attività ed ai progetti messi in campo dalla Società.
  8. L’Area di Coordinamento si completa con la possibile attivazione occasionale e per periodi definiti di G.O. – Gruppi Operativi, specificatamente costituiti ed attivati dal Coordinatore rispetto alle esigenze operative e progettuali della Società. La attivazione viene approvata dal CdA, così come gli incarichi ad esperti e professionisti coinvolti. In particolare i GO potranno essere costituiti per supportare in particolari momenti le attività di animazione – team di animazione – o di progettazione ed attuazione degli stessi – team di progettazione e team di attuazione.

 

Articolo 7 – L’Area Amministrativa.

  1. Le funzioni di quest’Area sono definite nel precedente articolo 5.
    Più specificatamente l’Area Amministrativa svolge un ruolo di garanzia in termini formali procedurali, di trasparenza e di legittimità degli atti e delle operazioni compiuti dalla società. In riferimento ai suddetti contenuti, fornisce il proprio supporto consultivo al CdA e all’Assemblea, al Coordinamento come area di staff, nonché in ogni iniziativa ed attività degli Organismi societari, ivi comprese le partecipazioni di quest’ultima.
    L’area ha anche competenze operative e di coordinamento per la gestione amministrativa, finanziaria, contabile, assicurativa, previdenziale, l’espletamento e la responsabilità delle procedure ed istruttorie di selezione ed individuazione di personale qualificato, consulenti, esperti fornitori, nonché di ogni avviso e bando di evidenza pubblica ed ogni altro processo di selezione sia funzionale alle attività della società.
  2. Di questa Area funzionale ne è direttamente responsabile il Responsabile Amministrativo della Società.
  3. Egli, con il supporto della Unità di Amministrazione e Contratti, predispone i bilanci della società, valida i piani economico finanziari della società e dei progetti, provvede al monitoraggio economico finanziario e quantitativo di attività e progetti, alla autovalutazione qualitativa degli stessi, realizza la verifica delle spese, dei pagamenti, delle rendicontazioni di attività e progetti, nonché alla richiesta e alla gestione delle anticipazioni e dei saldi, delle garanzie e delle fideiussioni passive – garantite dalla società – ed attive – contro garantite da aggregazioni di progetto – e della erogazione e liquidazione rispetto alle risorse assegnate da soggetti terzi o da girare a soggetti terzi. Provvede alla riscossione delle quote associative, delle quote di gestione, delle quote di sovvenzione, finanziamento, dei contributi e cofinanziamenti riferiti ad attività e progetti, nonché a contabilizzare eventuali contribuzioni, sponsorizzazioni e contributi liberamente elargiti alla società. Gestisce la cassa della società ed i ricavi provenienti da servizi prodotti dalla società. Effettua i mandati di pagamento validati dal Coordinatore della Società rispetto ad operazioni compiute dopo l’approvazione in CDA, ovvero validati dal CDA per tutte le operazioni non ancora approvate e delegate al Coordinatore: per il mandato di pagamento sarà necessaria la doppia firma, Presidente e Responsabile Amministrativo. Predispone i contratti, gli accordi, le intese, gli atti che implicano un coinvolgimento della società in termini di impegni e responsabilità di diversa tipologia e natura, cura la redazione, trascrizione, archiviazione e conservazione dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
  4. Con il supporto della Unità Operativa per la Rendicontazione. in Monitoraggio e la Autovalutazione, attiva ed organizza le procedure di monitoraggio e controllo quantitativo adottate coerentemente alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in riferimento ai progetti e alla loro riconducibilità a programmi operativi ed altri strumenti di sovvenzione e finanziamento, attraverso la predisposizione ed implementazione di “piste di controllo” per progetto, la predisposizione delle tabelle di monitoraggio per quanto concerne la congruità di indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto, nonché la verifica delle stesse in riferimento allo stato di avanzamento delle attività e dei progetti – impegni, spese, pagamenti, rimborsi o erogazioni, la predisposizione dei format per il rilevamento e la verifica degli indicatori, la predisposizione di relazioni periodiche relativamente al monitoraggio quantitativo, relazioni che si connettano alle rendicontazioni amministrativo contabili realizzate dall’area stessa, la attivazione di procedure di autovalutazione e controllo qualitativo adottate coerentemente alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in riferimento ai progetti, alla loro riconducibilità a programmi operativi ed altri strumenti di sovvenzione e finanziamento, la predisposizione dei format da utilizzare per la autovalutazione delle attività della società, della produzione nei confronti dei soci, delle PMI coinvolte nelle attività, nella fornitura di servizi, nei progetti gestiti, negli effetti prodotti, la predisposizione di relazioni periodiche relativamente alla autovalutazione qualitativa, relazioni che si connettano alle rendicontazioni amministrativo contabili realizzate dall’area stessa.
    La collaborazione del Responsabile Amministrativo della società potrà essere regolata da incarico professionale senza vincolo di subordinazione o rapporto dipendente. Con riferimento al rapporto fiduciario sotteso, per questo incarico sì procederà con affidamento diretto da parte del CDA.
    E’ individuato e selezionato fra professionisti e manager che abbiano svolto per almeno cinque anni complessivi ruoli di amministrazione, project management, responsabile amministrativo per iniziative di valenza regionale, interregionale, internazionale, preferibilmente a valere su risorse e strumenti di programmazione regionali, interregionali, nazionali e comunitarie.

 

Articolo 8 – Organismi per la concertazione e la complementarizzazione.

  1. Gli Organismi per la Concertazione e la Complementarizzazione, consentono alla società di raccogliere le istanze, le necessità, le esigenze, le aspettative e le propensioni all’investimento sul tema della ricerca e della innovazione, di definire gli spazi, le modalità, le priorità di azione e di intervento, di pianificare, programmare, progettare, attuare e gestire progetti ed attività in considerazione delle esperienze di potenziali partner e delle specificità territoriali e tematiche, di ottimizzare la contestualizzazione di quanto oggetto della attività della Società al fine di migliorare la complementarizzazione con altri piani, programmi, progetti, partenariati, strumenti e risorse. Nella fattispecie la Società attiverà tre tipologie di Organismi: Assemblee di concertazione, Tavoli di Concertazione, Forum permanente.
  2. Le Assemblee di Concertazione sono eventi importanti attraverso i quali la società punta a coinvolgere un elevato numero di attori, pubblici e privati, tecnici ed istituzionali, operanti in uno o più settori e su uno o più anelli della filiera turistica, in rappresentanza dei diversi interessi diffusi. Le assemblee sono eventi occasionali che vengono convocate in particolari momenti, e comunque almeno una volta l’anno, possibilmente in tempo utile per rappresentare, in occasione del forum regionale del turismo, quanto concertato, discusso e determinato. Le assemblee sono convocate e presiedute dal Presidente della società o da suo delegato, presenziate facoltativamente dai Consiglieri del CdA e dai Soci, nonché da partner di aggregazioni progetti, possibilmente presenziati almeno dal Coordinatore della Società e/o dal Responsabile Amministrativo.
  3. Tavoli di concertazione – Territoriali o per Temi, sono eventi di “ascolto” approfondimento e discussione, mirati, più snelli, più specialistici e tecnici rispetto alle assemblee, organizzati per tema o contenuto rispetto a territori più o meno estesi, possono essere inseriti in un programma e svolgersi in più sedute per periodi definiti rispetto ad obbiettivi particolari. Sono convocati dal Coordinatore della Società e vengono invitati a partecipare gruppi specifici di attori, portatori di interessi diffusi, PMI o potenziali partenariati di progetto.
  4. Il Forum di concertazione permanente on line è uno strumento attraverso il quale la società punta ad un coinvolgimento costante e continuo, a diffondere informazioni, documenti, atti, stato di avanzamento di progetti, opportunità, nonché ad ottenere pareri e riscontri su specifici temi, argomenti, contenuti con possibilità di focus per gruppi di utenti ed invio di newsletter. Il Forum viene attivato dal Coordinatore e gestito dalla unità di Animazione.

 

Articolo 9 – Organismi per la Programmazione e l’Attuazione.

  1. Gli Organismi per la Programmazione e l’Attuazione, consentono alla società di pianificare, programmare, progettare, attuare e gestire con affidabilità, competenza, specializzazione singoli programmi, progetti, attività investimenti ed interventi. Essi saranno autonomi per costituzione e gestione nelle diverse forme che assumeranno, e gestiranno in maniera specifica le partecipazioni da di partner operativi e di supporto, il coinvolgimento di beneficiari, gli impegni, le responsabilità, le risorse, le sovvenzioni, i contributi, i cofinanziamenti, le spese, le rendicontazioni e le gestioni complessive per aggregazione in stretta connessione con le prescrizioni riguardanti ogni diversa attività. La Società potrà partecipare in aggregazioni, organismi e partenariati di vario genere e natura: in tal caso definirà le modalità di partecipazione, gli impegni, le responsabilità e i propri rappresentanti istituzionali e tecnici da impegnare nelle attività. Nel caso in cui sia la Società a costituire aggregazioni che la vedranno svolgere il ruolo di capofila, soggetto gestore o comunque responsabile rispetto alla aggregazione promossa, la Società punterà prioritariamente a costituire le seguenti tre tipologie di Organismi: Aggregazioni ed organismi per la progettazione e l’attuazione, Comitati ed organismi per la progettazione e l’attuazione, Comitati ed organismi tecnico scientifici.
  2. Le Aggregazioni per la Programmazione e la Attuazione di programmi e progetti potranno essere di varia e forma giuridica: RTI Raggruppamenti Temporanei fra Imprese, ATS Associazioni Temporanee di Scopo, Altri Partenariati di tipo territoriale, inter territoriale, transnazionale, di progetto, di cooperazione, di altro genere. Le aggregazioni costituite dovranno essere sempre formalizzate e comunque valide al fine di garantire la società, i soci e gli altri partner in termini di impegni e responsabilità.
  3. I Comitati e gli organismi per la Progettazione e l’Attuazione, sono costituiti dalla società insieme ad altri soggetti, pubblici e/o privati. Questi organismi sono la espressione operativa delle aggregazioni suddette ed hanno competenze di indirizzo, pianificazione, programmazione, progettazione, di definizione delle attività e della partecipazione dei partner, dei rispettivi loro impegni e responsabilità. Nelle fasi strettamente operative demandano la attuazione a soggetto capofila o gestore attraverso apposito mandato, incarico, contratto o convenzione. Hanno totale autonomia di azione e utilizzano il capofila e/o soggetto gestore e la sua organizzazione, struttura operativa ed Organismi, solo in termini esecutivi.
  4. I Comitati e gli Organismi Tecnico Scientifici, possono essere costituiti dalla Società per i progetti e le attività a gestione diretta. Possono essere altresì costituiti dalla stessa in accordo con i partner delle suddette aggregazioni, al fine di garantirne e validarne l’operato dal punto di vista tecnico e scientifico.

Articolo 10 – Esperti.

  1. Svolgono funzioni di supporto agli Organi Societari, al Coordinatore, al Responsabile Amministrativo, garantendo un supporto specialistico di competenze specifiche in ciascun campo di intervento delle iniziative e delle attività svolte dalla società. Saranno tenuti al rispetto delle condizioni contrattuali e delle clausole di impegno e responsabilità in riferimento agli incarichi assegnati ed alle responsabilità e agli impegni della società.

 

Articolo 11 – Funzionamento.

  1. Per quanto concerne il funzionamento e rispetto a quanto non espressamente definito nei precedenti articoli, si farà riferimento alle procedure operative generali in relazione all’organigramma funzionale della società, predisposto a cura del Coordinatore della Società anche in relazione ai progetti ed alle attività gestite, alle procedure amministrative ed alle piste di controllo, alle procedure di monitorammo ed autovalutazione che saranno definite a cura del Responsabile Amministrativo, un eventuale codice etico della società. Tutti i suddetti strumenti saranno approvati dal CdA e costituiranno i riferimenti operativi per le attività della società. In riferimento a particolari progetti o programmi, potranno essere modificati o adottati ulteriori elementi o strumenti per la gestione delle suddette procedure.

 

Articolo 12 – Affidamento incarichi e forniture di beni e servizi.

  1. Fatti salvi gli incarichi al Coordinatore della Società al Responsabile Amministrativo, ai responsabili delle unità previste nel presente regolamento, da individuare già inizialmente e che costituiranno il valore aggiunto per la partecipazione a bandi ed avvisi.
  2. Per quanto concerne altri ulteriori incarichi e le forniture in generale, considerato che i costi andranno a valere su specifici progetti, la società attiverà procedure di evidenza pubblica e comunque in riferimento alle normative e ai regolamenti comunitari, nazionali e regionali, anche rispetto alle eventuali e specifiche prescrizioni dei diversi fondi comunitari, piani operativi nei quali ambiti saranno utilizzate sovvenzioni e finanziamenti. La società potrà ricorrere anche all’utilizzo di personale reso disponibile da soci o da partner di progetto, appositamente assegnato o distaccato presso la società per specifiche attività o progetti: in tal caso, il valore del costo corrispondente potrà costituire cofinanziamento figurativo delle stesse attività o progetti. Il cofinanziamento di attività e progetti potrà essere anche rappresentato da prestazioni professionali volontarie gratuite. Incarichi e forniture si attiveranno sulla base dei fabbisogni rilevati dal Coordinatore ed approvati dal CdA.
  3. In successione il Responsabile Amministrativo attiverà le procedure per la individuazione e la selezione di personale, consulenti, esperti, fornitori, in riferimento alle procedure sopra definite. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la rispondenza fra quanto selezionato e quanto approvato in termini di fabbisogni, conferirà mandato al Presidente per la stipula dei contratti.
  4. Nel caso la società attuerà progetti e programmi in qualità di soggetto/beneficiario intermediario, al fine di attuare ogni attività di progetto e reperire la necessaria copertura economico finanziaria in termini di cofinanziamento, utilizzando a leva finanziaria le sovvenzioni ed i contributi disponibili ed assegnati, la società potrà realizzare progetti ed attività attraverso tre modalità – Regia Diretta, Regia a Convenzione, Bando – che saranno definite già in sede di presentazione della proposta in riferimento ad avvisi e bandi effettuati da terzi organismi ed enti. Per quanto concerne le attività che saranno gestite a Regia Diretta, la Società potrà, pur mantenendone la regia, realizzarle attraverso apposite convenzioni di mandato senza rappresentanza da sottoscrivere con i propri soci o con i partner coinvolti nelle aggregazioni di progetto di cui all’articolo 9 del presente regolamento, individuati attraverso procedura ristretta in riferimento a quanto sopra. Per le attività che saranno attuate a convenzione o a bando saranno seguite le stesse procedure già definite per gli incarichi e le forniture.

Art. 13 – Criteri per la determinazione dei costi diretti della società.

  1. Qui di seguito si definiscono alcuni criteri per la determinazione dei costi diretti della società rispetto ad alcune categorie. Tali determinazioni saranno ulteriormente definite e adeguate dal CdA anche in funzione di direttive, regolamenti e prescrizioni definite da soggetti terzi nell’affidamento di incarichi e progetti alla società.
  • Spese di personale:
  1. compensi per il Coordinatore, il Responsabile Amministrativo: potranno essere regolati da rapporto di incarico professionale con compenso è riferito a prestazioni rapportabili a giornata/uomo di esperto Senior
  2. compensi per i Responsabili di Unità Operativa e di Segreteria: potranno essere regolati da rapporto di incarico professionale con compenso è riferito a prestazioni rapportabili a giornata/uomo di esperto Junior
  3. compensi per rimanente personale la cui collaborazione è regolata da rapporto dipendente o di collaborazione a progetto, il compenso è determinato in riferimento ai contratti nazionali o a corpo per le attività di progetto.
  • Spese per viaggi e missioni: comprendono le spese per viaggi e soggiorni sostenute, dal Presidente, dai Consiglieri di Amministrazione, da tutti coloro che hanno contratti in essere con la società e fanno parte della struttura operativa, dalle delegazioni costituite sulla base di delibere del CdA. Fatta eccezione per alcuni particolari casi, vengono riconosciute con rimborso a piè di lista in riferimento a nota di spese originale e copia delle fatture, delle ricevute e dei titoli di viaggio, sulla base dei sotto indicati parametri:
    Mezzo Proprio
    per il trasporto con mezzo proprio sarà riconosciuto un rimborso di euro/chilometro pari ad 1/5 del prezzo della benzina super oltre al costo dell’autostrada come previsto dagli enti pubblici;
    Mezzo Pubblico
    per il trasporto con mezzi pubblici sarà riconosciuto il rimborso del prezzo del biglietto: per i viaggi in treno sarà rimborsabile anche l’eventuale supplemento rapido e il vagone letto in classe turistica se il viaggio comprende un percorso notturno di almeno sei ore tra le ore 22 e le 7. Le spese di spese di taxi sono rimborsabili solo in assenza di collegamenti pubblici – mancanza tratta o copertura oraria, urgenza rispetto alle attività da svolgere. Se la distanza supera i 400 Km o se l’interessato deve attraversare il mare, sono rimborsate le spese di viaggio in aereo su presentazione del biglietto aereo in classe economica o, in mancanza di questa, in “business class”, nonché e le spese di noleggio auto.
    Vitto e Alloggio
    Per le spese di vitto e alloggio sarà riconosciuto un rimborso a piè di lista entro i seguenti limiti: fino a Euro 25 per ogni pasto; alloggio in hotel max 4 stelle, secondo la disponibilità, il costo e la funzionalità.
  • Altri Rimborsi: Oltre ai rimborsi spese per viaggi e missioni, possono essere riconosciuti rimborsi per spese anticipate e sostenute per conto della società: vengono riconosciute con rimborso a piè di lista in riferimento a nota di spese originale con allegate fatture e ricevute intestate alla società. Ogni rimborso sarà riconosciuto sulla base della autorizzazione di viaggio/missione o di autorizzazione da parte del Coordinatore, vistata dal Responsabile Amministrativo. Sarà pagato con mandato di pagamento predisposto dall’ Area Amministrativa.
  1. Al fine di semplificare il sistema dei rimborsi spese per viaggi o anticipazioni, la Società potrà richiedere ed attivare Carte di Credito da affidare al Presidente, al Coordinatore ed al Responsabile Amministrativo: essi potranno sostenere spese anche per la società e per altri dipendenti e collaboratori, documentando nei rendiconti anche il dettaglio di spese sostenute per ciascuno di loro, ovvero (‘elenco dei partecipanti per i quali sono state sostenute le spese.

Art. 14 – Procedure di pagamento.

  1. Il Responsabile Amministrativo predisporrà i mandati di pagamento dietro presentazione di fattura o altro documento legalmente valido contenente gli estremi della prestazione o fornitura, i riferimento a progetti, incarichi e contratti, la evidenziazione di anticipazione, acconto su stato di avanzamento o saldo, l’importo del pagamento, gli estremi del beneficiario. Tale mandato di pagamento sarà autorizzato dal Coordinatore della Società per rispondenza della prestazione, della fornitura, o da collaudatore per la regolarità di esecuzione dei progetti, delle attività o degli interventi, firmato congiuntamente dal Presidente della società e dal Responsabile Amministrativo. 2. Il Presidente o suo delegato provvederà, entro il più breve tempo possibile, al pagamento esclusivamente tramite ordini di bonifico specifici effettuati anche con l’utilizzo di conti correnti on line, ovvero a mezzo di assegni circolari non trasferibili; la attestazione di pagamento, bonifico o assegno circolare dovrà riportare nella causale i riferimenti di mandato di pagamento e dovrà essere conservata insieme a quest’ultimo. I mandati ed i bonifici dovranno sempre corrispondere reciprocamente: potranno essere anche cumulativi ma sempre esclusivamente predisposti per ogni singolo beneficiario. Le relative fattura o documentazioni di spesa dovranno essere debitamente quietanzati con allegata una dichiarazione liberatoria.
  2. I costi di bonifico saranno a carico della società ed eventualmente rendicontati su specifici progetti.

 

Art. 15 – Approvazione e modifiche al regolamento.

  1. Il presente regolamento è approvato dalla Assemblea della Società e rappresenta vincolo per lo svolgimento delle attività della Società. Potrà essere modificato sulla base di proposte presentate dal CdA all’Assemblea, che resta l’organo che ne approva ogni modifica e successiva versione.